Art. 1
In vigore dal 17 lug 1991
In deroga al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, nella campagna di commercializzazione 1991/1992 il Portogallo può procedere ad acquisti d'intervento del riso ivi raccolto a decorrere dal 1o settembre 1991 fino al 31 luglio 1992.
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