Art. 2
In vigore dal 16 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica ai premi da versare per la campagna 1992 e le campagne successive. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41. (3) GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 4. (4) GU n. L 268 del 29. 9. 1990, pag. 35. (5) GU n. L 42 del 15. 2. 1991, pag. 13.
Storico versioni
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