Art. 2

In vigore dal 15 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 1991. Per il Consiglio Il Presidente P. BUKMAN (1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1. (2) GU n. L 162 del 18. 6. 1986, pag. 1. (3) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 4.
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Art. 2 Regolamento (UE) 1991/2156 | Portale Normativo