Art. 3
In vigore dal 15 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile:
a) immediatamente, per i piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione approvati a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento;
b) dal 1o settembre 1993, per i piani approvati prima dell'entrata in vigore di cui al primo comma.
Esso non è applicabile per le spese impegnate prima della data d'entrata in vigore di cui al primo comma, per l'esecuzione di piani approvati precedentemente. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 1991. Per il Consiglio
Il Presidente
P. BUKMAN
(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 8. (3) GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 78. (4) Parere reso il 12 giugno 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (5) GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 6.
Storico versioni
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