Art. 6

In vigore dal 15 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41. (3) GU n. L 97 del 12. 4. 1986, pag. 25. (4) GU n. L 325 del 20. 11. 1986, pag. 17. (5) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 40. (6) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 23. (7) GU n. L 344 dell'8. 12. 1990, pag. 23. (8) GU n. L 283 del 10. 10. 1984, pag. 28. (9) GU n. L 124 del 15. 5. 1990, pag. 15. (10) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 17. (11) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 44. (12) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
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Art. 6 Regolamento (UE) 1991/2099 | Portale Normativo