Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 441/88 è modificato come segue:
In vigore dal 15 lug 1991
1. All'articolo 6, è aggiunto il seguente nuovo paragrafo:
« 4. Per ogni produttore che ha acquistato prodotti a monte del vino provenienti da regioni di produzione diverse, è fissato un volume di produzione distinto per ciascuna delle regioni in cui ha avuto luogo l'approvvigionamento.
In tal caso, il produttore interessato deve comunicare, unitamente alla dichiarazione di produzione che è tenuto a presentare conformemente al regolamento (CEE) n. 3929/87, e alle medesime autorità, la ripartizione dei prodotti dichiarati in base alla regione di provenienza. »
2. L'articolo 7 è completato dal seguente comma:
« Se i prodotti acquistati provengono da regioni di produzione diverse, la resa è calcolata per ogni regione di produzione. »
3. All'articolo 8, il secondo trattino è sostituito dal seguente testo:
« - della tabella di coefficienti progressivi, stabilita conformemente all'articolo 5, paragrafo 2,
a) per la regione di produzione nella quale è situata l'azienda del produttore,
b) e, se del caso, per ciascuna regione di produzione in cui ha avuto luogo un approvvigionamento ».
4. All'articolo 16 sono soppressi il terzo e il quarto comma del paragrafo 3 e l'intero paragrafo 4.
5. All'articolo 17, paragrafo 2, è soppresso il secondo comma.
6. All'articolo 18, paragrafo 6, è soppresso il terzo comma.
7. All'articolo 22 è aggiunto il seguente nuovo paragrafo:
« 2. Qualora il distillatore non adempia gli obblighi che gli incombono entro le scadenze fissate, l'aiuto viene ridotto nel modo seguente:
a) Per quanto riguarda il pagamento del prezzo d'acquisto al produttore di cui all'articolo 13, l'aiuto è diminuito dell'1 % per ogni giorno di ritardo durante il periodo di un mese.
Oltre il mese l'aiuto non viene più versato.
b) Per quanto riguarda:
- la comunicazione della prova dell'avvenuto pagamento del prezzo d'acquisto di cui all'articolo 16, paragrafo 3,
- la presentazione della domanda di aiuto, di cui all'articolo 16, paragrafo 2 e all'articolo 18, paragrafo 5,
- la consegna dell'alcole, di cui all'articolo 17, paragrafo 1,
l'aiuto è diminuito dello 0,5 % per ogni giorno di ritardo durante il periodo di due mesi.
Oltre i due mesi l'aiuto non viene più versato.
c) Per quanto riguarda:
- l'invio di una distinta dei quantitativi distillati e dei prodotti ottenuti, di cui all'articolo 12, paragrafo 5,
- l'invio di una distinta dei quantitativi consegnati per l'elaborazione del vino alcolizzato, di cui all'articolo 18, paragrafo 4,
l'aiuto è diminuito dello 0,1 % per ogni giorno di ritardo.
Se precedentemente è stato concesso un aiuto, la cauzione corrispettiva è svincolata proporzionalmente all'importo dell'aiuto effettivamente dovuto. Se l'aiuto non è dovuto, la cauzione viene incamerata. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6. (3) GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 59. (4) GU n. L 267 del 29. 9. 1990, pag. 30. (5) GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15. (6) GU n. L 48 del 24. 2. 1990, pag. 29.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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