Art. 1

In vigore dal 12 lug 1991
In deroga all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3007/84, la Grecia è autorizzata per le domande presentate a titolo della campagna di commercializzazione 1991, a prorogare fino al 31 luglio il termine di presentazione delle stesse.
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