Art. 1
All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3775/90 è aggiunto il seguente paragrafo:
In vigore dal 12 lug 1991
« 4. A richiesta dell'interessato la Germania è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 1991 la validità dei titoli di esportazione e di prefissazione della restituzione rilasciati dalle autorità dell'ex Repubblica democratica tedesca per i prodotti dei settori delle carni bovine, suine e ovine. » Articolo 2 All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3775/90, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
« Esso si applica fino al 30 giugno 1991. Per quanto riguarda l'autorizzazione di prorogare la validità dei titoli di esportazione e di prefissazione della restituzione, il disposto dell'articolo 2, paragrafo 4 si applica fino al 31 dicembre 1991. » Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (2) GU n. L 364 del 28. 12. 1990, pag. 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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