Art. 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2640/88, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

In vigore dal 12 lug 1991
« 2. In conformità dell'articolo 47, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87, i produttori soggetti nella campagna precedente agli obblighi di cui agli articoli 35, 36 o 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 possono beneficiare delle misure previste dal presente regolamento soltanto dando la prova di aver adempiuto gli obblighi di consegna o di ritiro sotto controllo nel corso dei periodi di riferimento stabilito rispettivamente nei regolamenti (CEE) n. 3105/88 della Commissione (*) e (CEE) n. 441/88. (*) GU n. L 277 dell'8. 10. 1988, pag. 21. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6. (3) GU n. L 277 dell'8. 10. 1988, pag. 21. (4) GU n. L 228 del 22. 8. 1990, pag. 8. (5) GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15. (6) GU n. L 204 del 2. 8. 1990, pag. 35. (7) GU n. L 236 del 26. 8. 1988, pag. 20. (8) GU n. L 11 del 13. 1. 1990, pag. 17.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1991/2055 — All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2640/88, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: | Portale Normativo