Art. 9
In vigore dal 12 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15. (4) GU n. L 168 del 30. 6. 1990, pag. 14. (5) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78. (6) GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8. (7) GU n. L 257 del 10. 9. 1986, pag. 32. (8) GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53. (9) GU n. L 33 del 2. 12. 1988, pag. 1.
ALLEGATO
Gara settimanale per la restituzione all'esportazione di frumento duro verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII
Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)
1 2 3 Numerazione dei
concorrenti Quantità
in tonnellate Importo della restituzione all'esportazione
in dracme/tonnellata 1 2 3 ecc.
Storico versioni
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