Art. 9

In vigore dal 12 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15. (4) GU n. L 168 del 30. 6. 1990, pag. 14. (5) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78. (6) GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8. (7) GU n. L 257 del 10. 9. 1986, pag. 32. (8) GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53. (9) GU n. L 33 del 2. 12. 1988, pag. 1. ALLEGATO Gara settimanale per la restituzione all'esportazione di frumento duro verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora) 1 2 3 Numerazione dei concorrenti Quantità in tonnellate Importo della restituzione all'esportazione in dracme/tonnellata 1 2 3 ecc.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:2050:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 9 Regolamento (UE) 1991/2050 | Portale Normativo