Art. 22

In vigore dal 11 lug 1991
Gli Stati membri adottano i provvedimenti complementari necessari ai fini dell'applicazione del presente regolamento, in particolare relativi alle verifiche documentali, nonché i provedimenti destinati ad evitare la presentazione di una pluralità di domande per la medesima superficie. A tale scopo, essi provvedono per quanto possibile ad informatizzare i dati risultanti dalle domande di aiuto e dalle domande di rimborso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:2069:oj#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo