Art. 3
In vigore dal 11 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Salvo il disposto degli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 2423/88, l' del presente regolamento si applica per un periodo di quattro mesi, a meno che il Consiglio non approvi misure definitive prima della scadenza di detto periodo. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1991. Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. C 186 del 27. 7. 1990, pag. 33. (3) Le informazioni relative al pregiudizio, essendo considerate riservate, sono espresse in forma di indici.
Storico versioni
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