Art. 1
In vigore dal 11 lug 1991
1. Il prezzo minimo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86 da versare al produttore per i pomodori freschi impiegati per essere trasformati in:
a) concentrato di pomodoro,
b) fiocchi di pomodoro,
c) succo di pomodoro,
è fissato con riferimento a pomodori freschi con tenore di estratto secco compreso tra 4,8 % e 5,4 %. Il prezzo minimo è ritoccato in misura percentuale per classi di estratto secco in più o in meno rispetto al tenore previsto.
2. Ai fini della determinazione del tenore di estratto secco, il trasformatore effettua l'analisi in presenza del produttore, secondo il metodo stabilito a norma del paragrafo 3.
In caso di disaccordo, il tenore viene accertato, in maniera determinante per le parti, dall'organismo o commissione di controllo designato dallo Stato membro.
3. Gli Stati membri produttori adottano le disposizioni necessarie, in particolare, per:
- stabilire il metodo di analisi;
- designare l'organismo o la commissione responsabile del controllo ed eventualmente di arbitrato tra le parti;
- prevedere le sanzioni per i casi di mancata osservanza, da parte dei contraenti, delle disposizioni adottate.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 agosto 1991, le disposizioni complementari adottate in applicazione del presente regolamento, ed entro il 31 marzo 1992 un commento di sintesi sul funzionamento di tali disposizioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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