Art. 1
All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2077/85, è aggiunta la seguente frase:
In vigore dal 11 lug 1991
« Il liquido di copertura, oltre ad essere composto di sciroppo di zucchero, può essere costituito anche da succo naturale di frutta per i prodotti di cui ai codici NC ex 2008 20 91 e ex 2008 20 99. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 46. (2) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 12. (3) GU n. L 196 del 26. 7. 1985, pag. 28. (4) GU n. L 144 dell'8. 6. 1991, pag. 40.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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