Art. 3

In vigore dal 10 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12. (3) GU n. L 223 del 16. 8. 1976, pag. 4. (4) GU n. L 77 del 22. 3. 1986, pag. 31. (5) GU n. L 364 del 28. 12. 1990, pag. 24. ALLEGATO Coefficienti di ponderazione che servono per il calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato Belgio 5,7 Danimarca 8,4 Germania 27,8 Grecia 1,0 Spagna 15,3 Francia 10,9 Irlanda 1,0 Italia 8,2 Lussemburgo 0,1 Paesi Bassi 12,5 Portogallo 2,4 Regno Unito 6,7
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