Art. 1

In vigore dal 8 lug 1991
1. Da 1o luglio al 31 dicembre 1991 il dazio doganale applicabile all'importazione del prodotto designato qui di seguito è sospeso al livello e nei limiti del contingente tariffario comunitario indicato a lato: Numero d'ordine Codice NC Designazione delle merci Volume contingentale (in t) Dazio contingentale (in %) 09.2821 ex 8111 00 11 Manganese elettrolitico, di purezza, in peso, di 99,7 % o più, destinato alla fabbricazione di leghe non ferrose (1) 1 750 0 (a) Codice Taric: 8111 00 11 * 20 (1) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia. 2. Nei limiti del detto contingente tariffario il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano un dazio doganale calcolato in conformità delle disposizioni previste in materia nell'atto di adesione del 1985.
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