Art. 2

In vigore dal 8 lug 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale. (4) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36. (5) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5. (6) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23. (7) GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8. ALLEGATO Prezzi minimi di vendita in ECU/t Cereali Azzorre Madera - Frumento tenero 107,74 107,74 - Orzo 99,82 99,82 - Frumento duro 155,58 155,58
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