Art. 1
In vigore dal 5 lug 1991
Sino al 31 dicembre 1991, la ripartizione del quantitativo globale fissato all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81 e indicato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1707/90 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
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