Art. 1
In vigore dal 2 lug 1991
1. Si procede alla vendita di circa 50 000 t di carni bovine non disossate detenute dall'organismo di intervento tedesco e acquistate anteriormente al 1o maggio 1991;
2. Tali carni devono essere importate in Unione Sovietica.
3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2539/84.
A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione (10). Tuttavia, qualora l'imballaggio dei quarti anteriori o posteriori non disossati risulti lacerato o insudiciato, le autorità competenti possono autorizzare che detti pezzi vengano riavvolti in un nuovo imballaggio dello stesso tipo, sempreché ciò avvenga sotto il loro controllo e prima che la merce sia presentata, per la spedizione, all'ufficio doganale di partenza.
4. La qualità e i prezzi minimi di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.
5. Le offerte sono valide solo se:
- riguardano un quantitativo minimo globale di 10 000 t;
- vertono su un peso uguale di quarti posteriori e quarti anteriori e contengono un prezzo unico per tonnellata, per l'intero quantitativo indicato nell'offerta;
6. Subito dopo aver presentato l'offerta o la domanda di acquisto, l'operatore è tenuto ad inviare una copia della stessa mediante telescritto alla Commissione delle Comunità europee, divisione VI/D/2, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles (telex 220 37 b Agrec).
7. Gli organismi di intervento procedono alla conclusione del contratto di vendita solo dopo aver verificato, in collaborazione con i servizi della Commissione, l'osservanza delle condizioni previste ai paragrafi 5 e 6
8. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 10 luglio 1991.
9. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi all'indirizzo indicato nell'allegato II.
Storico versioni
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