Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1913/69 è modificato come segue:

In vigore dal 2 lug 1991
1. Il testo dell', paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente: « 1. L'esportatore dichiara agli organi competenti la composizione completa dell'alimento composto a base di cereali precisando, per numero di codice della nomenclatura combinata, la percentuale di ogni tipo di prodotto incorporato. » 2. Il testo dell'articolo 4, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente: « 3. I dati di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere suddivisi: - per i titoli d'importazione, distinguendo gli alimenti composti a base di cereali che rientrano in differenti numeri di codice della nomenclatura combinata, - per i titoli d'esportazione, distinguendo gli alimenti composti a base di cereali secondo il tenore in prodotti cerealicoli, tenendo conto della scala di valori che figura nella parte della nomenclatura di cui all'allegato del regolamento che fissa le restituzioni per il mese in corso. » 3. L'allegato è sostituito dall'allegato al presente regolamento.
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