Art. 1
In vigore dal 28 giu 1991
1. Dal 1o luglio 1991 al 30 giugno 1992, i prodotti designati qui di seguito, originari dei PTOM, sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali, nei limiti del contingente tariffario indicato a lato:
Numero
d'ordine Codice NC Designazione delle merci Volume del
contingente
(in hl di alcole puro) Dazio
contingentale 09.1621 2208 40 10
2208 40 90
2208 90 11
2208 90 19 Rum, tafia e arak 15 000 esenzione
2. Le regole di origine applicabili ai prodotti di cui al paragrafo 1 sono quelle enunciate nell'allegato II della decisione 86/283/CEE.
3. Entro i limiti di questo contingente, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità dell'atto di adesione del 1985 e alla decisione 86/47/CEE.
Storico versioni
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