Art. 2
In vigore dal 28 giu 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione
(1) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1. (2) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 35. (3) GU n. L 168 del 26. 7. 1972, pag. 1. (4) GU n. L 171 del 28. 6. 1986, pag. 3.
ALLEGATO
(ECU/100 kg)
Codice NC Designazione delle merci Prezzi di
riferimento Granturco: destinato alla semina: ibrido (1): 1005 10 11 ibrido doppio e ibrido top cross 95 1005 10 13 ibrido a tre vie 105 1005 10 15 ibrido semplice 220 Sorgo a grani: 1007 00 10 ibrido destinato alla semina 135
(1) È ammesso in questo codice NC subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1991:1879:oj#art-2