Art. 2
In vigore dal 24 giu 1991
Gli importi garantiti a titoli del dazio antidumping provvisorio istituito con il regolamento (CEE) n. 3798/90 sono riscossi definitivamente entro i limiti degli importi garantiti e sino a concorrenza del dazio definitivo fissato all', paragrafo 2.
Gli importi garantiti in eccedenza rispetto agli importi suddetti sono liberati.
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