Art. 1

In vigore dal 18 giu 1991
Per la campagna 1991/1992 l'aiuto per il frumento duro di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato, per le regioni indicate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3103/76, a: - 181,88 ecu per ettaro per la Comunità, eccettuata la Spagna, - 146,34 ecu per ettaro per la Spagna.
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