Art. 2
In vigore dal 18 giu 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1991/1992.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 1991.
Per il Consiglio
Il Presidente
R. STEICHEN
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1(2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.(3) GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 5.(4) Parere reso il 12 giugno 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).(5) GU n. C 159 del 17. 6. 1991.(6) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28.
ALLEGATO
(ECU/t)
(ECU/t)
FRUMENTO TENERO
Prezzo d'intervento (1)
- Comunità, eccettuato
il Portogallo168,55
- Portogallo210,80
Prezzo indicativo233,26
SEGALA
Prezzo d'intervento (2)160,13
Prezzo indicativo comune212,33
ORZO
Prezzo d'intervento160,13
Prezzo indicativo comune212,33
GRANTURCO
Prezzo d'intervento168,55
Prezzo indicativo comune212,33
SORGO
Prezzo d'intervento160,13
Prezzo indicativo comune212,33
FRUMENTO DURO
Prezzo d'intervento
- Comunità, eccettuata
la Spagna227,70
- Spagna216,48
Prezzo indicativo277,21
(1) Il prezzo è aumentato di 3,37 ecu per tonnellata per il frumento tenero panificabile che soddisfa i criteri specifici di qualità di cui al regolamento (CEE) n. 1570/77.(2) Il prezzo è aumentato di 4,22 ecu per tonnellata per la segala panificabile che risponde ai riteri specifici di qualità di cui al regolamento (CEE) n. 1570/77.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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