Art. 1

Il protocollo è modificato come segue:

In vigore dal 17 giu 1991
1) all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, l'importo «ecu 2 590» è sostituito da «ecu 2 820»; 2)all'articolo 17, paragrafo 2, l'importo «ecu 180» è sostituito da «ecu 200» e l'importo «ecu 515» è sostituito da «ecu 565».
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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