Art. 2

In vigore dal 17 giu 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 17 giugno 1991. Per il Consiglio Il Presidente J. F. POOS (1) Parere reso il 14 giugno 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). DECISIONE N. 8/91 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CEE che proroga la decisione n. 2/90 relativa alle misure transitorie valide a decorrere dal 1o marzo 1990 IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-CEE, vista la terza convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé l'8 dicembre 1984, in particolare l'articolo 291, terzo comma; vista la decisione n. 1/90 del Consiglio dei ministri ACP-CEE, del 22 febbraio 1990, che delega al comitato degli ambasciatori ACP-CEE le competenze per l'adozione di misure transitorie allo scadere della terza convenzione ACP-CEE; considerando che la quarta convenzione ACP-CEE, formata a Lomé il 15 dicembre 1989, non è ancora entrata in vigore; considerando che l'applicazione della decisione n. 2/90 è limitata al 28 febbraio 1991 e che la sua proroga, decretata con decisione n. 1/91 scade il 30 giugno 1991; che pertanto, occorre prorogare detta decisione per evitare una discontinuità nelle relazioni tra gli Stati ACP e la Comunità, DECIDE:
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1991:1907:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Regolamento (UE) 1991/1907 | Portale Normativo