Art. 2
In vigore dal 17 giu 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 27 maggio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1991. Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione (1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 130 del 16. 5. 1986, pag. 12. (4) GU n. L 98 del 19. 4. 1991, pag. 8. (5) GU n. L 41 del 14. 2. 1991, pag. 1.
Storico versioni
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