Art. 2
In vigore dal 14 giu 1991
Per la campagna 1991/1992, l'importo della compensazione finanziaria di cui all' del regolamento (CEE) n. 1035/77 è fissato come segue:
(in ECU/100 kg netti)
Spagna Portogallo Altri Stati membri 6,29 4,11 7,8
Articolo 3 Il prezzo minimo e la compensazione finanziaria applicabili, sono quelli in vigore nello Stato membro nel quale il prodotto è stato raccolto.
Storico versioni
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