Art. 1
In vigore dal 14 giu 1991
Per la campagna 1991, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori possono fissare per i pomodori di serra prezzi di ritiro non superiori, in ECU/100 kg netti, ai livelli sotto indicati:
CEE-10 Spagna Portogallo - giugno (dal 17 al 20):
(dal 21 al 30): 30,21
27,79 19,46
17,90 24,80
22,82 - luglio (dal 1o al 10):
(dall'11 al 20):
(dal 21 al 31): 26,02
24,37
22,59 16,76
15,69
14,55 21,36
20,01
18,55 - agosto: 22,59 14,55 18,55 - settembre: 22,59 14,55 18,55 - ottobre: 22,59 14,55 18,55 - novembre: 22,59 14,55 18,55
Articolo 2 Le organizzazioni di produttori notificano alle autorità nazionali, che provvedono a comunicarli alla Commissione, gli elementi seguenti:
- il periodo durante il quale si applicano i prezzi di ritiro,
- i prezzi di ritiro previsti e praticati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:1666:oj#art-1