Art. 1

In vigore dal 14 giu 1991
Per la campagna 1991, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori possono fissare per i pomodori di serra prezzi di ritiro non superiori, in ECU/100 kg netti, ai livelli sotto indicati: CEE-10 Spagna Portogallo - giugno (dal 17 al 20): (dal 21 al 30): 30,21 27,79 19,46 17,90 24,80 22,82 - luglio (dal 1o al 10): (dall'11 al 20): (dal 21 al 31): 26,02 24,37 22,59 16,76 15,69 14,55 21,36 20,01 18,55 - agosto: 22,59 14,55 18,55 - settembre: 22,59 14,55 18,55 - ottobre: 22,59 14,55 18,55 - novembre: 22,59 14,55 18,55 Articolo 2 Le organizzazioni di produttori notificano alle autorità nazionali, che provvedono a comunicarli alla Commissione, gli elementi seguenti: - il periodo durante il quale si applicano i prezzi di ritiro, - i prezzi di ritiro previsti e praticati.
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Art. 1 Regolamento (UE) 1991/1666 | Portale Normativo