Art. 3

In vigore dal 14 giu 1991
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1991. Esso si applica fino al 31 dicembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 1991. Per la Commissione Manuel MARÍN Vicepresidente (1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1. (2) GU n. L 282 del 2. 10. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1. ALLEGATO SPECIE: Salmone dell'Atlantico (Salmo salar); Codici NC: ex 0302 12 00 + ex 0303 22 00 QUALITÀ: Superiore o comune STATO MEMBRO: Paese d'origine: Data d'importazione: Definizione del prodotto Quantitativo importato (in kg) Prezzo unitario (ECU/kg) I. Fresco o refrigerato - intero 1 - 2 kg 2 - 3 kg 3 - 4 kg - senza visceri 1 - 2 kg 2 - 3 kg 3 - 4 kg - senza visceri e decapitato 1 - 2 kg 2 - 3 kg 3 - 4 kg II. Congelato (tutti gli stati di presentazione) 1 - 2 kg 2 - 3 kg 3 - 4 kg
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