Art. 1
In vigore dal 13 giu 1991
Per il raccolto 1991, le qualità di riferimento e le zone di produzione, riconosciute ai sensi dell', paragrafo 3, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 727/70 per ciascuna varietà di tabacco in foglia prodotta nella Comunità sono quelle stabilite rispettivamente negli allegati I e III del presente regolamento.
Storico versioni
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