Art. 3
In vigore dal 13 giu 1991
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile:
- a decorrere dal 1o luglio 1991 per i semi di colza e di ravizzone;
- a decorrere dal 1o agosto 1991 per i semi di girasole.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991.
Per il Consiglio
Il Presidente
A. BODRY
(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.(2) Vedi pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale.(3) GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 38.
ALLEGATO
Mese
Prodotti
Luglio
1991
Agosto
1991
Settembre
1991
Ottobre
1991
Novembre
1991
Dicembre
1991
Gennaio
1992
Febbraio
1992
Marzo
1992
Aprile
1992
Maggio
1992
Giugno
1992
Colza e ravizzone:
- maggiorazioni mensili
0
0
0
0
0,278
0,556
0,834
1,112
1,390
1,668
1,946
1,946 (¹)
Girasole:
- maggiorazioni mensili
0
0
0
0,331
0,662
0,993
1,324
1,655
1,986
2,317
2,317 (¹)
(¹) Applicabile esclusivamente al prezzo indicativo (Regolamento n. 724/67/CEE - GU n. 252 del 19. 10. 1967, pag. 10).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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