Art. 5
In vigore dal 13 giu 1991
Per ciascuna delle campagne di commercializzazione 1991/1992, 1992/1993 e 1993/1994, la produzione massima di olio d'oliva di cui all', paragrafo 1 del regolamento n. 136/66/CEE è fissata a 1 350 000 tonnellate per campagna.
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