Art. 2

Il regolamento n. 136/66/CEE è modificato nel modo seguente:

In vigore dal 13 giu 1991
1) Il testo dell'articolo 27 bis, paragrafo 1 è completato dall'aggiunta del testo del comma seguente: «In deroga a quanto disposto dal comma precedente, per la sola campagna di commercializzazione 1991/1992 il Consiglio ragguaglia i quantitativi massimi garantiti, a quelli vigenti nella campagna 1990/1991.» 2) All'articolo 27 bis, paragrafo 3, i termini «stimata prima della fine del secondo mese della campagna di commercializzazione» sono sostituiti da «stimata prima della fine del mese di ottobre». 3) Il testo dell'articolo 27 bis, paragrafo 3 è completato dall'aggiunta del testo del comma seguente: «In deroga a quanto disposto al primo e secondo comma, l'adeguamento dell'importo dell'aiuto concesso per i semi di colza e ravizzone prodotti in Spagna relativamente alla campagna di commercializzazione 1991/1992 è operato in modo che il prezzo indicativo che ne risulta sia lo stesso in Spagna e nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985.»
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