Art. 3
In vigore dal 13 giu 1991
1. Ai fini del ravvicinamento da effettuarsi nel corso della prima tappa di cui all', è fissato un prezzo di riferimento per lo zucchero bianco, inclusivo di un elemento forfettario pari a 1,40 ecu per 100 chilogrammi di zucchero bianco, da addizionarsi al prezzo d'intervento dello zucchero bianco applicabile in Spagna per la campagna di commercializzazione 1990/1991.
2. Fatto salvo l', il prezzo d'intervento dello zucchero bianco è fissato diminuendo il prezzo di riferimento di cui al paragrafo 1:
a) di 1,72 ecu per 100 chilogrammi di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 1991/1992;
b)
di 3,44 ecu per 100 chilogrammi di zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 1992/1993.
3. I prezzi d'intervento di cui al paragrafo 2 si intendono fissati per 100 chilogrammi di zucchero bianco della qualità tipo definita nel regolamento (CEE) n. 793/72 (3), nuda merce, franco zuccherificio, caricata su un mezzo di trasporto scelto dall'acquirente.
Storico versioni
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