Art. 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1991/1992, l'importo di ciascuna delle maggiorazioni mensili di cui

In vigore dal 13 giu 1991
all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 è pari a: - 2,07 ecu per tonnellata per il prezzo d'intervento e per il prezzo d'acquisto, - 2,58 ecu per tonnellata per il prezzo indicativo. 2. Le maggiorazioni mensili si applicano al prezzo d'intervento ed al prezzo d'acquisto dal 1o gennaio al 1o luglio 1992: i prezzi così ottenuti per il mese di luglio 1992 rimangono validi fino al 31 agosto 1992. Le maggiorazioni mensili si applicano al prezzo indicativo dal 1o ottobre 1991 al 1o luglio 1992; il prezzo così ottenuto per il mese di luglio 1992 rimane valido fino al 31 agosto 1992.
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