Art. 3

In vigore dal 13 giu 1991
Le maggiorazioni mensili da applicare al prezzo d'entrata del frumento segalato, dell'avena, del miglio, della scagliola e del grano saraceno, validi per il primo mese della campagna, sono quelle applicabili al frumento tenero.
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Art. 3 Regolamento (UE) 1991/1706 | Portale Normativo