Art. 1

In vigore dal 13 giu 1991
All', paragrafo 5, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1336/86, il primo trattino è completato dal testo seguente: «oppure, se l'insufficienza degli importi non lo permette, e previo accordo della Commissione, per il finanziamento di un sistema informatizzato di identificazione del patrimonio bovino in vista del miglioramento della salute degli animali e della qualità dei prodotti».
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