Art. 2
In vigore dal 13 giu 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dall'inizio dell'ottavo periodo di dodici mesi del regime di prelievo supplementare.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991.
Per il Consiglio
Il Presidente
A. BODRY
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 60.
(4) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.
(5) Vedi pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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