Art. 2

In vigore dal 13 giu 1991
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o aprile 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991. Per il Consiglio Il Presidente A. BODRY (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 59. (4) Parere reso il 16 maggio 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (5) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13. (6) GU n. L 37 del 9. 2. 1991, pag. 4.
Storico versioni

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