Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 804/68 è modificato come segue:

In vigore dal 13 giu 1991
1) All'articolo 5 quater: a) il testo del paragrafo 1 bis, terzo comma è sostituito dal testo seguente: «In deroga al primo comma, gli Stati membri possono, per l'ottavo periodo di dodici mesi, autorizzare e registrare le cessioni temporanee al massimo fino al 31 dicembre 1991.»; b) il testo del paragrafo 3, lettera f) è sostituito dal testo seguente: «f) per il periodo di dodici mesi dal 1o aprile 1991 al 31 marzo 1992, il quantitativo globale garantito è fissato come segue, in migliaia di tonnellate: Belgio3 025,531 (5) Danimarca4 589,080 (6) Germania28 514,420 (7) Grecia544,780 (8) Spagna4 571,000 (9) Francia24 195,960 (10) Irlanda4 963,200 (11) Italia8 620,120 (12) Lussemburgo249,100 (13) Paesi Bassi11 260,260 (14) Portogallo1 743,420 (15) Regno Unito14 409,800 (16) (17) Di cui 6 463,800 per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.»; 2) All'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma, i termini «fino alla fine dell'ottavo periodo di dodici mesi dell'applicazione del regime» sono sostituiti da «fino alla fine del regime».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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