Art. 1

Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 13 giu 1991
«Articolo 6 1. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, l'acquisto da parte degli organismi d'intervento in uno o più Stati membri o in una regione di uno Stato membro di una o più categorie, qualità o gruppi di qualità da determinare di carni fresche o refrigerate, dei codici NC 0201 10 e da 0201 20 11 a 0201 20 59, originarie della Comunità, può essere deciso nel quadro di gare, bandite per garantire un sostegno accettabile del mercato, tenendo conto dell'andamento stagionale delle macellazioni. 2. Per ogni qualità o gruppo di qualità che può essere oggetto dell'intervento, le gare possono essere bandite, conformemente alla procedura prevista al paragrafo 8, se in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro sono simultaneamente soddisfatte le due condizioni seguenti, per un periodo di due settimane consecutive: - il prezzo medio del mercato comunitario constatato sulla base della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti è inferiore all'84 % del prezzo d'intervento; - il prezzo medio di mercato constatato sulla base di detta tabella nello o negli Stati membri o in una o nelle regioni di uno Stato membro è inferiore all'80 % del prezzo di intervento. Il prezzo di intervento è fissato prima dell'inizio di ciascuna campagna di commercializzazione secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato. 3. La sospensione delle gare per una o più qualità o gruppi di qualità è decisa quando si verifica una delle due situazioni seguenti: - per due settimane consecutive le due condizioni di cui al paragrafo 2 non sono simultaneamente soddisfatte; - gli acquisti all'intervento non risultano più adeguati, tenuto conto dei criteri di cui al paragrafo 1. 4. Si ricorre inoltre all'intervento se, durante un periodo di due settimane consecutive, il prezzo medio del mercato comunitario dei giovani animali maschi non castrati di meno di due anni o degli animali maschi castrati, accertato in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, è inferiore al 78 % del prezzo di intervento e se: - in almeno tre Stati membri o regioni di uno Stato membro che rappresentano globalmente il 60 % o più della produzione comunitaria di giovani animali maschi non castrati di meno di due anni o di animali maschi castrati, il prezzo accertato per queste categorie in base alla tabella precitata è inferiore al 75 % del prezzo di intervento: in questo caso, si procede agli acquisti per le categorie interessate negli Stati membri o nelle regioni di uno Stato membro in cui il livello di prezzo è inferiore a tale limite; - oppure in uno Stato membro o regione di uno Stato membro, il prezzo medio del mercato di giovani animali maschi non castrati di meno di due anni o di animali maschi castrati, accertato sulla base della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti è inferiore al 72 % del prezzo di intervento; in questo caso, gli acquisti sono effettuati per le categorie interessate negli Stati membri o nelle regioni di uno Stato membro in cui il livello di prezzo è inferiore al limite precitato. Per questi acquisti e fatto salvo il paragrafo 6 sono accettate tutte le offerte. 5. In casi eccezionali e/o in presenza di una crisi grave del mercato, il Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, può decidere misure d'intervento di urgenza in deroga alle regole definite nel paragrafo 4. La durata di applicazione di queste misure non potrà andare oltre la campagna nel corso della quale sono state decise. 6. Possono essere accettate a titolo del regime di acquisti di cui ai paragrafi 1 e 4 solo le offerte uguali o inferiori al prezzo medio di mercato accertato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro e aumentato di un importo da determinare sulla base di criteri obiettivi. 7. Per ogni qualità o gruppo di qualità che può essere oggetto dell'intervento, i prezzi di acquisto e i quantitativi accettati all'intervento sono determinati nel quadro delle gare e possono, in determinate circostanze, essere fissati per Stato membro o regione di Stato membro in funzione dei prezzi medi di mercato accertati. Le gare devono garantire la parità di accesso di tutti gli interessati. Esse sono bandite sulla base di un capitolato d'oneri da determinare tenendo conto, nella misura necessaria, delle strutture commerciali. 8. Secondo la procedura prevista all'articolo 27: - sono determinati le categorie, le qualità o i gruppi di qualità dei prodotti ammessi all'intervento; - viene decisa l'apertura o la riapertura delle gare e la loro sospensione nei casi di cui al paragrafo 3, ultimo trattino; - sono fissati i prezzi di acquisto ed i quantitativi accettati all'intervento; - è determinato l'importo dell'aumento previsto al paragrafo 6: - sono decise le modalità di applicazione del presente articolo ed in particolare quelle destinate ad evitare una tendenza al ribasso dei prezzi di mercato; - vengono eventualmente stabilite le norme transitorie necessarie per l'applicazione del presente regime. La Commissione decide: - in merito all'apertura degli acquisti di cui al paragrafo 4 nonché alla loro sospensione nel caso in cui non siano più soddisfatte le condizioni previste in tale paragrafo; - in merito alla sospensione degli acquisti di cui al paragrafo 3, primo trattino.»
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