Art. 2

In vigore dal 13 giu 1991
La percentuale da prendere in considerazione per il calcolo dell'aiuto di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissata al 90 % per la campagna di commercializzazione 1991/1992 ed all'80 % per la campagna di commercializzazione 1992/1993 per i prodotti di cui all', lettera b), primo e terzo trattino e lettera c) di detto regolamento.
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