Art. 2

In vigore dal 13 giu 1991
1. Per la campagna di commercializzazione 1991/1992 l'importo delle maggiorazioni mensili del prezzo limite per l'aiuto dei piselli, delle fave e delle favette è fissato a 0,35 ecu per 100 chilogrammi. 2. Le maggiorazioni di cui al paragrafo 1 sono applicate conformemente alla tabella che figura in allegato.
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