Art. 1
In vigore dal 13 giu 1991
1. Per la campagna di commercializzazione 1991/1992 il prezzo limite per l'aiuto di cui all' del regolamento (CEE) n. 1431/82 è fissato a:
- 44,01 ecu per 100 chilogrammi per i piselli, le fave e le favette;
- 42,34 ecu per 100 chilogrammi per i lupini dolci.
2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 si riferisce ai panelli di soia aventi un tenore:
- di proteine gregge totali del 44 %;
- di umidità dell'11 %.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1991:1625:oj#art-1