Art. 1

In vigore dal 13 giu 1991
1. Per la campagna di commercializzazione 1991/1992 il prezzo limite per l'aiuto di cui all' del regolamento (CEE) n. 1431/82 è fissato a: - 44,01 ecu per 100 chilogrammi per i piselli, le fave e le favette; - 42,34 ecu per 100 chilogrammi per i lupini dolci. 2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 si riferisce ai panelli di soia aventi un tenore: - di proteine gregge totali del 44 %; - di umidità dell'11 %.
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