Art. 1

In vigore dal 13 giu 1991
Il testo dell'articolo 3 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82 è completato dall'aggiunta del testo del comma seguente: «In deroga al comma precedente, il Consiglio fissa, per la sola campagna di commercializzazione 1991/1992, il quantitativo massimo garantito allo stesso livello della campagna 1990/1991.»
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