Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 921/91 è modificato come segue:
In vigore dal 31 mag 1991
1) All', il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
« 2. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3418/82, il prezzo minimo da rispettare è il prezzo d'acquisto all'intervento definito nello stesso paragrafo ridotto del 10 % e, per quanto riguarda la partita 13/01/88, ridotto del 20 %. »
2) All'articolo 3, paragrafo 2, la data del « 6 maggio 1991 » è sostituita dal « 13 giugno 1991 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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