Art. 2

In vigore dal 31 mag 1991
Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1991. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (3) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13. (4) GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 30. ALLEGATO Codice NC Designazione delle merci Prodotti derivati del granturco, compresi quelli di cui alle seguenti sottovoci: 1102 20 Farina di granturco 1103 13 Semole e semolini di granturco 1103 29 40 Agglomerati in forma di pellets di granturco 1104 19 50 Fiocchi di granturco 1104 23 altri cereali lavorati (mondati) di granturco 1108 12 00 Amido di granturco 1702 30 Glucosio e sciroppo di glucosio 1702 40 1702 90 altri, compreso lo zucchero invertito 2106 90 Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove 2302 10 Crusche di granturco 2303 10 Residui della fabbricazione degli amidi del granturco 1108 13 00 Fecola di patate
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