Art. 1
In vigore dal 31 mag 1991
1. Le importazioni nella Comunità di taluni prodotti originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territorio d'oltremare sono sottoposte, nella Comunità, ai quantitativi di riferimento e a sorveglianza statistica.
La descrizione dei prodotti di cui al primo comma, i loro codici NC, i periodi di validità ed i livelli dei quantitativi di riferimento sono indicati nell'allegato.
2. Le imputazioni sulle quantità di riferimento vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana corredati di una dichiarazione di messa in libera pratica e di un certificato di circolazione delle merci. Quando il certificato di circolazione delle merci è presentato a posteriori, l'imputazione sulla quantità di riferimento corrispondente avviene al momento dell'accettazione della dichiarazione di messa in libera pratica.
Il grado di utilizzazione delle quantità di riferimento è constatato a livello comunitario, in base alle importazioni imputate secondo le modalità definite al primo comma e comunicato all'Istituto statistico delle Comunità europee, in applicazione delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2658/87 e (CEE) n. 1736/75.
Storico versioni
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